Art. 112 c.p. Circostanze aggravanti
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:
2. 1° se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;
3. 2° per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l’attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
4. 3° per chi, nell’esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;
4) per chi, fuori del caso preveduto dall’articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.
5. La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato nella commissione di un delitto per il quale è previsto l’arresto in flagranza.
6. Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi.(128)
7. Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1°, 2° e 3° di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (128)
Il D.L. 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni dalla L. 18 febbraio 1992, n. 172 ha disposto (con l’art. 16, comma 1) che la presente modifica ha effetto dal 31 dicembre 1991.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 112 c.p. prevede le circostanze aggravanti del concorso di persone nel reato. Collocato nel capo dedicato al concorso, accanto all’art. 110 c.p. che stabilisce la pari responsabilità dei concorrenti, l’articolo individua situazioni che rendono il fatto plurisoggettivo più pericoloso: il numero elevato dei partecipi, il ruolo di promotore od organizzatore, l’abuso di autorità sui sottoposti, il coinvolgimento di minori o di persone vulnerabili. La ratio è duplice: colpire la maggiore capacità offensiva dell’azione collettiva e la maggiore riprovevolezza di chi strumentalizza soggetti deboli.
Il testo è stato ampliato dai cosiddetti pacchetti sicurezza (d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, e legge 15 luglio 2009, n. 94), che hanno esteso le ipotesi del numero 4 e del secondo comma a chi si avvale di minori o di persone non imputabili o con loro partecipa a delitti per cui è previsto l’arresto in flagranza, e previsto l’aggravamento per il genitore; il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154 ha sostituito la “potestà” con la “responsabilità genitoriale” (testo vigente dal 7 febbraio 2014).
Contenuto della disposizione
Le aggravanti seguono le regole generali di imputazione dell’art. 59, secondo comma, c.p.: devono essere conosciute o ignorate per colpa. Per l’aggravante del numero 4 l’art. 69, quarto comma, c.p. vieta la prevalenza delle attenuanti.
Profili applicativi
Per l’aggravante del numero di persone non è necessario che tutti i concorrenti siano identificati o giudicati: basta che il giudice accerti, anche in via incidentale, il dato storico della partecipazione di almeno cinque persone, senza che la loro partecipazione sia stata esclusa in modo definitivo. I “casi indicati nell’art. 112” rilevano inoltre per escludere l’attenuante della minima importanza del contributo (art. 114 c.p.), indipendentemente dalla concreta contestazione dell’aggravante.
Nell’aggravante del coinvolgimento di minori, frequente nei reati in materia di stupefacenti e nei furti, occorre provare la conoscenza, o la conoscibilità, della minore età dei complici, desumibile anche dal ruolo dell’imputato nel gruppo. Il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rende questa aggravante particolarmente incisiva sul piano sanzionatorio. Il determinato in stato di deficienza psichica può a sua volta beneficiare dell’attenuante dell’art. 114, terzo comma, c.p., ma solo se l’altrui determinazione abbia fatto sorgere in lui l’intenzione criminosa.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 112 c.p. presuppone la disciplina generale del concorso (art. 110 c.p.) e si coordina con l’art. 111 c.p., che regola la determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile, e con l’art. 114 c.p., che prevede le attenuanti speculari della minima importanza e della determinazione altrui. Le aggravanti si applicano anche alla cooperazione colposa nei limiti dell’art. 113, secondo comma, c.p. Sul piano sanzionatorio rilevano gli artt. 63 e 64 c.p. per il calcolo degli aumenti e l’art. 69, quarto comma, c.p. per il bilanciamento. Numerose leggi speciali prevedono ipotesi analoghe, come l’aggravante del numero di associati nel narcotraffico (art. 74, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) o della partecipazione di minori (art. 80 dello stesso decreto, riferito ai soli delitti dell’art. 73). Per la determinazione di minori al reato rileva anche il procedimento davanti al tribunale per i minorenni (d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448) per il minore coinvolto.