Art. 109 c.p. Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato o di tendenza a delinquere importa l’applicazione di misure di sicurezza.
2. La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo la esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tien conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.
3. La dichiarazione di tendenza a delinquere non può essere pronunciata che con la sentenza di condanna.
4. La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato e quella di tendenza a delinquere si estinguono per effetto della riabilitazione.