Art. 117 c.p. Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti
Codice penale – R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
1. Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l’offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno, se questo è più grave, il giudice può, rispetto a coloro per i quali non sussistono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti, diminuire la pena.(114)(115)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (114)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989, n. 282 (in G.U. 1ª s.s. 31/05/1989, n. 22), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 117, primo comma nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo”.
Aggiornamento (115)
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 25 maggio 1989, n. 282 (in G.U. 1ª s.s. 31/05/1989, n. 22) come modificata dall’Errata Corrige in G.U. 1ª s.s. 14/06/1989, n. 24, non prevede più l’illegittimità costituzionale del presente articolo.