Art. 7 CDF Responsabilità disciplinare per atti di associati, collaboratori e sostituti

Codice deontologico forense – 31 gennaio 2014

1. L’avvocato è personalmente responsabile per condotte, determinate da suo incarico, ascrivibili a suoi associati, collaboratori e sostituti, salvo che il fatto integri una loro esclusiva e autonoma responsabilità.

Testo in vigore dal 15 dicembre 2014

Testo verificato sul sito del Consiglio nazionale forense il 16 ottobre 2026.