Art. 17 CDF Informazione sull’esercizio dell’attività professionale

Codice deontologico forense – 31 gennaio 2014

1. È consentita all’avvocato, a tutela dell’affidamento della collettività, l’informazione sulla propria attività professionale, sull’organizzazione e struttura dello studio, sulle eventuali specializzazioni e titoli scientifici e professionali posseduti.

2. Le informazioni diffuse pubblicamente con qualunque mezzo, anche informatico, debbono essere trasparenti, veritiere, corrette, non equivoche, non ingannevoli, non denigratorie o suggestive e non comparative.

3. In ogni caso le informazioni offerte devono fare riferimento alla natura e ai limiti dell’obbligazione professionale.

Testo in vigore dal 15 dicembre 2014

Testo verificato sul sito del Consiglio nazionale forense il 16 ottobre 2026.