Art. 6 CDF Dovere di evitare incompatibilità
Codice deontologico forense – 31 gennaio 2014
1. L’avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell’iscrizione all’albo.
2. L’avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.