Art. 14 CDF Dovere di competenza
Codice deontologico forense – 31 gennaio 2014
1. L’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.
1. L’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali, non deve accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza.
Testo in vigore dal 15 dicembre 2014
Testo verificato sul sito del Consiglio nazionale forense il 16 ottobre 2026.
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