Art. 4 CDF Volontarietà dell’azione

Codice deontologico forense – 31 gennaio 2014

1. La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e volontà delle azioni od omissioni.

2. L’avvocato, cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, è sottoposto a procedimento disciplinare, salva in questa sede ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

Testo in vigore dal 15 dicembre 2014

Testo verificato sul sito del Consiglio nazionale forense il 16 ottobre 2026.