Art. 18 CDF Doveri nei rapporti con gli organi di informazione

Codice deontologico forense – 31 gennaio 2014

1. Nei rapporti con gli organi di informazione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura, nel rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza; con il consenso della parte assistita, e nell’esclusivo interesse di quest’ultima, può fornire agli organi di informazione notizie purché non coperte dal segreto di indagine.

2. L’avvocato è tenuto in ogni caso ad assicurare l’anonimato dei minori.

Testo in vigore dal 15 dicembre 2014

Testo verificato sul sito del Consiglio nazionale forense il 16 ottobre 2026.