Art. 12 CDF Dovere di diligenza
Codice deontologico forense – 31 gennaio 2014
1. L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
1. L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale.
Testo in vigore dal 15 dicembre 2014
Testo verificato sul sito del Consiglio nazionale forense il 16 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it