Art. 11 CDF Rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico

Codice deontologico forense – 31 gennaio 2014

1. L’avvocato è libero di accettare l’incarico.

2. Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia.

3. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.

4. L’avvocato iscritto nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato può rifiutare la nomina o recedere dall’incarico conferito dal non abbiente solo per giustificati motivi.

Testo in vigore dal 15 dicembre 2014

Testo verificato sul sito del Consiglio nazionale forense il 16 ottobre 2026.