Art. 933 c.c. Rigetti del mare e piante sul lido. Relitti aeronautici

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I diritti sopra le cose gettate in mare o sopra quelle che il mare rigetta e sopra le piante e le erbe che crescono lungo le rive del mare sono regolati dalle leggi speciali.

2. Parimenti si osservano le leggi speciali per il ritrovamento di aeromobili e di relitti di aeromobili.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.