Art. 927 c.c. Cose ritrovate

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Chi trova una cosa mobile deve restituirla al proprietario, e, se non lo conosce, deve consegnarla senza ritardo al podestà del luogo in cui l’ha trovata, indicando le circostanze del ritrovamento.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.