Art. 923 c.c. Cose suscettibili di occupazione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione.

2. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.