Art. 923 c.c. Cose suscettibili di occupazione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l’occupazione.
2. Tali sono le cose abbandonate e gli animali che formano oggetto di caccia o di pesca.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.