Art. 931 c.c. Equiparazione del possessore o detentore al proprietario

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Agli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 927 e seguenti, al proprietario sono equiparati, secondo le circostanze, il possessore e il detentore.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.