Art. 928 c.c. Pubblicazione del ritrovamento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il podestà rende nota la consegna per mezzo di pubblicazione nell’albo pretorio del comune, da farsi per due domeniche successive e da restare affissa per tre giorni ogni volta.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.