Art. 930 c.c. Premio dovuto al ritrovatore

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata.

2. Se tale somma o prezzo eccede le diecimila lire, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.

3. Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.