Art. 926 c.c. Migrazione di colombi, conigli e pesci
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I conigli o pesci che passano ad un’altra conigliera o peschiera si acquistano dal proprietario di queste, purché non vi siano stati attirati con arte o con frode.
2. La stessa norma si osserva per i colombi che passano ad altra colombaia, salve le diverse disposizioni di legge sui colombi viaggiatori.