Art. 922 c.c. Modi di acquisto
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La proprietà si acquista per occupazione, per invenzione, per accessione, per specificazione, per unione o commistione, per usucapione, per effetto di contratti, per successione a causa di morte e negli altri modi stabiliti dalla legge.