Art. 2409 c.c.
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
Articolo abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.
Articolo abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.
Articolo abrogato · Testo in vigore dal 29 aprile 2026
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2409 c.c., rubricato “Denunzia al tribunale”, disciplinava il controllo giudiziario sulla gestione delle società per azioni: uno strumento con cui i soci di minoranza qualificata, il collegio sindacale e, nelle società aperte al mercato del capitale di rischio, il pubblico ministero potevano sollecitare l’intervento del tribunale in presenza del fondato sospetto di gravi irregolarità degli amministratori, idonee a danneggiare la società o le sue controllate. La funzione era quella di ricondurre l’amministrazione alla legalità in modo rapido e cautelare, senza attendere i tempi dell’azione di responsabilità.
L’articolo è stato abrogato dal decreto legislativo 27 marzo 2026, n. 47, emanato in attuazione della delega dell’art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, per la riforma organica del testo unico della finanza e delle disposizioni del codice civile sulle società di capitali. L’art. 9, comma 1, lettera ff), del decreto ha abrogato congiuntamente gli artt. 2408 e 2409 c.c. L’abrogazione non ha però eliminato l’istituto: la lettera u) del medesimo articolo ha inserito nel codice l’art. 2396-quater c.c., che ne riproduce la sostanza all’interno di una nuova sezione di disposizioni comuni ai diversi sistemi di amministrazione e controllo.
Contenuto della disposizione
La riforma ha riorganizzato la sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro quinto. Al posto dei precedenti paragrafi dedicati agli amministratori, al collegio sindacale e alla revisione, il nuovo art. 2380 c.c. presenta tre sistemi (con collegio sindacale, con consiglio di sorveglianza, con comitato per il controllo sulla gestione), e una serie di regole comuni sull’organo di controllo, espressione che designa ora indistintamente l’organo di vigilanza di ciascun modello. In questo quadro:
Il procedimento conserva la struttura nota: audizione in camera di consiglio di amministratori e componenti dell’organo di controllo; possibile ispezione a spese dei denuncianti, eventualmente subordinata a cauzione, con provvedimento reclamabile; sospensione del procedimento se gli amministratori vengono sostituiti con soggetti di adeguata professionalità che si attivano per accertare ed eliminare le violazioni; nei casi accertati, provvedimenti provvisori, convocazione dell’assemblea e, nei casi più gravi, revoca degli amministratori ed eventualmente dei componenti dell’organo di controllo con nomina di un amministratore giudiziario, legittimato all’azione di responsabilità e tenuto a rendere conto al tribunale. Su richiesta dell’organo di controllo o del pubblico ministero (nelle società aperte) le spese dell’ispezione gravano sulla società.
Profili applicativi
Il decreto, per quanto risulta dalle disposizioni finali reperite, entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con differimenti espressi solo per alcune norme del testo unico della finanza; non risulta una disciplina transitoria specifica per i procedimenti di denunzia già pendenti. Per tali procedimenti, in mancanza di regole espresse, il principio di continuità tra la vecchia e la nuova norma, di contenuto sostanzialmente coincidente, rende ragionevole la prosecuzione nelle forme già seguite.
Un problema pratico di coordinamento riguarda i rinvii all’art. 2409 c.c. ancora presenti in altre fonti. Nel testo vigente, l’ultimo comma dell’art. 2477 c.c. dispone che nelle società a responsabilità limitata si applicano le disposizioni dell’art. 2409 anche se la società è priva di organo di controllo; l’art. 13 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, legittima ciascuna amministrazione pubblica socia di società a controllo pubblico alla denunzia senza soglie minime; l’art. 89 del d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270, consente al commissario e al curatore di proporre la denuncia contro amministratori e sindaci delle società del gruppo. Tali rinvii vanno intesi come riferiti all’art. 2396-quater c.c., che ha preso il posto della norma abrogata; l’art. 152 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è stato invece già adeguato e richiama espressamente la nuova disposizione.
Restano utilizzabili, per la sostanziale identità dell’istituto, i principi elaborati sotto la norma abrogata: la natura di volontaria giurisdizione del procedimento, la sua funzione cautelare e non decisoria, la necessità di allegare irregolarità attuali e concrete, il carico delle spese di ispezione sui denuncianti.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disciplina sostitutiva si trova negli artt. 2396-ter (denunzia all’organo di controllo) e 2396-quater c.c. (denunzia al tribunale), affiancati dagli artt. 2396-quinquies e 2396-sexies c.c. sui doveri e poteri dell’organo di controllo. Per il sistema con comitato per il controllo sulla gestione, l’art. 2409-octiesdecies c.c. limita la legittimazione del comitato quando le irregolarità riguardino materie di competenza consiliare. Nelle società quotate l’art. 152 del d.lgs. n. 58 del 1998 legittima l’organo di controllo e la Consob, quest’ultima per le gravi irregolarità nella vigilanza. Il controllo giudiziario si coordina con l’azione sociale di responsabilità degli artt. 2393 e 2393-bis c.c., che l’amministratore giudiziario può esercitare, e, nelle società a responsabilità limitata, con il controllo individuale del socio e l’azione di responsabilità previsti dall’art. 2476 c.c.