Art. 2409-septies c.c. Scambio di informazioni

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il collegio sindacale e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti si scambiano tempestivamente le informazioni rilevanti per l’espletamento dei rispettivi compiti.

Testo in vigore dal 7 aprile 2010

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.