Art. 2397 c.c. Collegio sindacale
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.
2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
3. Comma abrogato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (84)
Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l’art. 29, comma
1) che “Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall’art. 11, comma 1”.