Art. 2397 c.c. Collegio sindacale

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

2. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

3. Comma abrogato dal D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35.

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (84)

Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 ha disposto (con l’art. 29, comma
1) che “Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall’art. 11, comma 1”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.