Art. 2403 c.c. Controllo contabile

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2396-quinquies, il collegio sindacale esercita il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis.

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 2403 c.c. si colloca nella sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro quinto, dedicata all’amministrazione e al controllo della società per azioni, e riguarda il collegio sindacale, organo di controllo interno del sistema di governo societario detto tradizionale. Il collegio non gestisce: vigila su chi gestisce, a tutela dei soci, dei creditori sociali e, più in generale, dell’integrità del patrimonio, che costituisce la garanzia generica delle obbligazioni della società.

La disposizione ha subito di recente una trasformazione profonda. Fino al 2026 l’articolo, rubricato “Doveri del collegio sindacale”, conteneva la regola generale secondo cui il collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, e aggiungeva l’eventuale esercizio del controllo contabile. Il d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, attuativo della delega contenuta nell’art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, ha riorganizzato la disciplina dei sistemi di amministrazione e controllo (art. 9, lett. bb): i doveri di vigilanza sono stati trasferiti nel nuovo art. 2396-quinquies c.c., riferito in termini generali all’organo di controllo di qualunque sistema, e l’art. 2403 c.c., ora rubricato “Controllo contabile”, conserva soltanto la previsione relativa alla revisione affidata al collegio. Il decreto è entrato in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo le specifiche decorrenze differite previste per singole disposizioni.

Contenuto della disposizione

Il testo vigente stabilisce che, fermo quanto previsto dall’art. 2396-quinquies c.c., il collegio sindacale esercita il controllo contabile nel caso previsto dall’art. 2409-bis c.c. La norma si compone dunque di due elementi.

  • Il richiamo ai doveri generali: il collegio resta anzitutto titolare della vigilanza di legalità e di corretta amministrazione, oggi descritta dall’art. 2396-quinquies c.c., che la estende espressamente al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e impone di riferire all’assemblea di bilancio sull’attività svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.
  • Il controllo contabile eventuale: di regola la revisione legale dei conti spetta a un revisore legale o a una società di revisione iscritti nel registro (art. 2396-novies c.c.); lo statuto delle società non tenute al bilancio consolidato può però attribuirla al collegio sindacale, che in tal caso deve essere composto interamente da revisori legali iscritti (art. 2409-bis c.c.).

Quando esercita il controllo contabile, il collegio cumula due funzioni distinte: la vigilanza sulla gestione e la revisione, che consiste nella verifica della regolare tenuta della contabilità, della corretta rilevazione dei fatti di gestione e della conformità del bilancio alle scritture e ai principi contabili, con il rilascio della relativa relazione secondo la disciplina speciale della revisione legale (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).

Profili applicativi

La riforma impone anzitutto un’attenzione di metodo. Gran parte della giurisprudenza consolidata sui doveri dei sindaci è stata pronunciata sul testo previgente dell’art. 2403 c.c.; i principi elaborati restano utilizzabili, ma vanno oggi riferiti al combinato disposto degli artt. 2396-quinquies, 2403 e 2407 c.c. Nei giudizi relativi a fatti anteriori alla riforma continua invece ad applicarsi la formulazione vigente al tempo della condotta.

Sul piano sostanziale, la vigilanza non si esaurisce in un controllo formale sui documenti predisposti dagli amministratori, ma deve verificare la corrispondenza tra la rappresentazione contabile e la realtà, con intensità crescente in presenza di segnali d’allarme: operazioni sul capitale, crediti ingenti mai riscossi, operazioni con parti correlate prive di giustificazione, società a ristretta base familiare. Davanti a irregolarità i sindaci devono reagire con gli strumenti previsti dalla legge: richieste di informazioni, ispezioni anche individuali, convocazione dell’assemblea, denunzia al tribunale. L’inerzia è di per sé inadempimento; le dimissioni non bastano a esonerare il sindaco se non sono accompagnate da iniziative volte a impedire il protrarsi degli illeciti.

Quanto all’onere della prova, chi agisce contro i sindaci deve dimostrare l’atto di mala gestio, il danno, la violazione del dovere di vigilanza e il nesso causale ipotetico, cioè che un controllo diligente avrebbe evitato o ridotto il pregiudizio; spetta al sindaco provare l’esatto adempimento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 27 agosto 2025, n. 24004: i doveri del collegio non si esauriscono nel controllo formale della documentazione, ma investono la regolarità sostanziale delle operazioni rilevanti per il patrimonio, come gli aumenti di capitale mediante compensazione di crediti, di cui va verificata l’effettiva esistenza ed esigibilità; il nesso causale sussiste se un tempestivo intervento, anche con il ricorso al tribunale, avrebbe ragionevolmente evitato il danno.
  • Cassazione civile, sez. I, 6 settembre 2021, n. 24045: la responsabilità concorrente dei sindaci richiede la prova della mala gestio, del danno, della violazione dei doveri di vigilanza e del nesso causale ipotetico; di fronte a segnali d’allarme vanno attivati tutti gli strumenti di reazione, e quando il danno deriva da più operazioni in periodi diversi ciascun sindaco risponde solo dei fatti riferibili alla propria carica.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 26 febbraio 2024, n. 5060: poiché i sindaci non hanno poteri di veto né di sostituzione, la loro vigilanza si misura sulla tempestiva segnalazione agli organi competenti del pericolo di danno; il nesso causale manca per atti di gestione rimasti estranei alla conoscenza del collegio, e l’onere di allegarlo grava sull’attore.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 9 aprile 2024, n. 9427: il curatore deve provare i fatti di gestione su cui si innesta la deviazione della vigilanza, mentre il sindaco deve provare l’esatto adempimento; l’assunzione della carica dopo alcuni fatti dannosi non esonera chi resti inerte, e nelle società a ristretta base familiare è richiesto un controllo più penetrante.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 19 febbraio 2024, n. 4346: il sindaco che chiede l’ammissione al passivo dei propri compensi può vedersi opporre l’eccezione di inadempimento; basta che non abbia rilevato violazioni macroscopiche o non abbia reagito ad atti di dubbia regolarità.
  • Cassazione penale, sez. V, 2 ottobre 2025, n. 32560: il sindaco concorre per omissione nella bancarotta degli amministratori quando nella contabilità erano già presenti segnali d’allarme e l’omesso controllo ha concretamente agevolato gli illeciti, da accertare con giudizio controfattuale; il controllo deve riscontrare la realtà e non solo le carte.
  • Cassazione penale, sez. V, 3 aprile 2020, n. 11308: relazioni sindacali standardizzate e prive di verifiche sostanziali su una società in evidente dissesto fondano la responsabilità per omesso controllo sulle falsità di bilancio, poiché la vigilanza si estende al contenuto della gestione.

Rapporti con altre norme

L’art. 2396-quinquies c.c. contiene oggi i doveri generali dell’organo di controllo, e l’art. 2396-sexies c.c. i poteri di ispezione, di richiesta di notizie e di convocazione dell’assemblea; l’art. 2403-bis c.c., anch’esso riscritto, consente ai sindaci di procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di avvalersi di ausiliari. L’art. 2396-quater c.c. ha assorbito la denunzia al tribunale per gravi irregolarità, prima regolata dall’art. 2409 c.c., ora abrogato. L’art. 2407 c.c. disciplina la responsabilità dei sindaci, anche in solido con gli amministratori; l’art. 2409-bis c.c. stabilisce quando la revisione legale può essere affidata al collegio. Per le società a responsabilità limitata l’art. 2477 c.c. rinvia alle norme sul collegio sindacale della società per azioni, e l’art. 25-octies del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, assegna all’organo di controllo il dovere di segnalare agli amministratori la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata della crisi.