Art. 2403 c.c. Controllo contabile
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2396-quinquies, il collegio sindacale esercita il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2396-quinquies, il collegio sindacale esercita il controllo contabile nel caso previsto dall’articolo 2409-bis.
Testo in vigore dal 29 aprile 2026
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
Se hai bisogno di consulenza legale specifica, contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2403 c.c. si colloca nella sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro quinto, dedicata all’amministrazione e al controllo della società per azioni, e riguarda il collegio sindacale, organo di controllo interno del sistema di governo societario detto tradizionale. Il collegio non gestisce: vigila su chi gestisce, a tutela dei soci, dei creditori sociali e, più in generale, dell’integrità del patrimonio, che costituisce la garanzia generica delle obbligazioni della società.
La disposizione ha subito di recente una trasformazione profonda. Fino al 2026 l’articolo, rubricato “Doveri del collegio sindacale”, conteneva la regola generale secondo cui il collegio vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento, e aggiungeva l’eventuale esercizio del controllo contabile. Il d.lgs. 27 marzo 2026, n. 47, attuativo della delega contenuta nell’art. 19 della legge 5 marzo 2024, n. 21, ha riorganizzato la disciplina dei sistemi di amministrazione e controllo (art. 9, lett. bb): i doveri di vigilanza sono stati trasferiti nel nuovo art. 2396-quinquies c.c., riferito in termini generali all’organo di controllo di qualunque sistema, e l’art. 2403 c.c., ora rubricato “Controllo contabile”, conserva soltanto la previsione relativa alla revisione affidata al collegio. Il decreto è entrato in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, salvo le specifiche decorrenze differite previste per singole disposizioni.
Contenuto della disposizione
Il testo vigente stabilisce che, fermo quanto previsto dall’art. 2396-quinquies c.c., il collegio sindacale esercita il controllo contabile nel caso previsto dall’art. 2409-bis c.c. La norma si compone dunque di due elementi.
Quando esercita il controllo contabile, il collegio cumula due funzioni distinte: la vigilanza sulla gestione e la revisione, che consiste nella verifica della regolare tenuta della contabilità, della corretta rilevazione dei fatti di gestione e della conformità del bilancio alle scritture e ai principi contabili, con il rilascio della relativa relazione secondo la disciplina speciale della revisione legale (d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39).
Profili applicativi
La riforma impone anzitutto un’attenzione di metodo. Gran parte della giurisprudenza consolidata sui doveri dei sindaci è stata pronunciata sul testo previgente dell’art. 2403 c.c.; i principi elaborati restano utilizzabili, ma vanno oggi riferiti al combinato disposto degli artt. 2396-quinquies, 2403 e 2407 c.c. Nei giudizi relativi a fatti anteriori alla riforma continua invece ad applicarsi la formulazione vigente al tempo della condotta.
Sul piano sostanziale, la vigilanza non si esaurisce in un controllo formale sui documenti predisposti dagli amministratori, ma deve verificare la corrispondenza tra la rappresentazione contabile e la realtà, con intensità crescente in presenza di segnali d’allarme: operazioni sul capitale, crediti ingenti mai riscossi, operazioni con parti correlate prive di giustificazione, società a ristretta base familiare. Davanti a irregolarità i sindaci devono reagire con gli strumenti previsti dalla legge: richieste di informazioni, ispezioni anche individuali, convocazione dell’assemblea, denunzia al tribunale. L’inerzia è di per sé inadempimento; le dimissioni non bastano a esonerare il sindaco se non sono accompagnate da iniziative volte a impedire il protrarsi degli illeciti.
Quanto all’onere della prova, chi agisce contro i sindaci deve dimostrare l’atto di mala gestio, il danno, la violazione del dovere di vigilanza e il nesso causale ipotetico, cioè che un controllo diligente avrebbe evitato o ridotto il pregiudizio; spetta al sindaco provare l’esatto adempimento.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2396-quinquies c.c. contiene oggi i doveri generali dell’organo di controllo, e l’art. 2396-sexies c.c. i poteri di ispezione, di richiesta di notizie e di convocazione dell’assemblea; l’art. 2403-bis c.c., anch’esso riscritto, consente ai sindaci di procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di avvalersi di ausiliari. L’art. 2396-quater c.c. ha assorbito la denunzia al tribunale per gravi irregolarità, prima regolata dall’art. 2409 c.c., ora abrogato. L’art. 2407 c.c. disciplina la responsabilità dei sindaci, anche in solido con gli amministratori; l’art. 2409-bis c.c. stabilisce quando la revisione legale può essere affidata al collegio. Per le società a responsabilità limitata l’art. 2477 c.c. rinvia alle norme sul collegio sindacale della società per azioni, e l’art. 25-octies del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, assegna all’organo di controllo il dovere di segnalare agli amministratori la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata della crisi.