Art. 2401 c.c. Sostituzione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l’integrazione del collegio, nel rispetto dell’articolo 2397, secondo comma. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

2. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

3. Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l’assemblea perché provveda all’integrazione del collegio medesimo.

Testo in vigore dal 1° gennaio 2004

Note di aggiornamento

Aggiornamento (84)

Il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, ha disposto (con l’art. 29, comma
1) che “Gli articoli 16, 17 e da 21 a 26 hanno effetto a decorrere dalla data della pubblicazione del registro prevista dall’art. 11, comma 1.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.