Art. 2406 c.c. Omissioni degli amministratori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.
2. Comma abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.