Art. 2406 c.c. Omissioni degli amministratori

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l’assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.