Art. 2405 c.c. Intervento alle adunanze del consiglio di amministrazione e alle assemblee
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione, alle assemblee e alle riunioni del comitato esecutivo.
2. I sindaci, che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee o, durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio d’amministrazione o del comitato esecutivo, decadono dall’ufficio.