Art. 2409-bis c.c. Revisione legale dei conti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Comma abrogato dal D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

2. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

Testo in vigore dal 29 aprile 2026

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.