Art. 2093 c.c. Imprese esercitate da enti pubblici

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.

2. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.

3. Sono salve le diverse disposizioni della legge.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.