Art. 2093 c.c. Imprese esercitate da enti pubblici
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali.
2. Agli enti pubblici non inquadrati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate.
3. Sono salve le diverse disposizioni della legge.