Art. 2083 c.c. Piccoli imprenditori
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2083 c.c. si colloca nel titolo II del libro quinto, dedicato al lavoro nell’impresa, subito dopo la definizione generale di imprenditore dell’art. 2082 c.c., e individua una sottocategoria: il piccolo imprenditore. La ratio è quella di sottrarre a una parte dello statuto dell’imprenditore commerciale le attività in cui il fattore personale prevale su quello capitalistico, nelle quali il rischio d’impresa resta circoscritto e la complessità organizzativa non giustifica gli oneri imposti alle imprese maggiori.
Il testo è immutato dal 1942, ma la sua portata pratica è cambiata profondamente. In origine la qualifica rilevava soprattutto per l’esenzione dal fallimento (art. 2221 c.c. e art. 1 della legge fallimentare); il D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 hanno sostituito, ai fini concorsuali, il criterio qualitativo della prevalenza con soglie dimensionali, e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14) ha proseguito su questa linea con la nozione di impresa minore. La norma conserva invece pieno rilievo nei rapporti di diritto privato.
Contenuto della disposizione
La norma elenca quattro figure, legate da un denominatore comune: l’attività è organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia. Si tratta di:
Il criterio è qualitativo e comparativo: occorre raffrontare il lavoro del titolare e dei familiari con gli altri fattori produttivi, cioè capitale investito e lavoro dipendente. La presenza di collaboratori estranei o di beni strumentali non esclude la qualifica, purché il lavoro personale resti preponderante e l’impresa non assuma i connotati di una struttura industriale nella quale l’opera del titolare non sia più essenziale.
Gli effetti principali sono l’esonero dalla tenuta delle scritture contabili (art. 2214, terzo comma, c.c.) e l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, con efficacia di pubblicità notizia anziché dichiarativa.
Profili applicativi
Il campo in cui la norma è oggi più invocata è il privilegio artigiano dell’art. 2751-bis, n. 5, c.c., soprattutto nelle insinuazioni al passivo. Per i crediti sorti prima della novella del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che ha fatto riferimento ai requisiti della legislazione speciale, la natura artigiana va accertata in base all’art. 2083 c.c.; l’iscrizione all’albo delle imprese artigiane (legge 8 agosto 1985, n. 443) non è decisiva e cede di fronte alla prova della prevalenza del capitale.
Il giudice valuta un insieme di indici: attività svolta, capitale impiegato, numero di dipendenti, volume d’affari, valore dei beni strumentali, finanziamenti ottenuti ed esposizione debitoria. Rilievo autonomo ha la qualifica di coltivatore diretto nella materia dei contratti agrari, dove essa viene ricostruita alla luce dell’art. 2083 c.c.
Errore frequente è invocare ancora la piccola impresa per sottrarsi alla procedura concorsuale: ai fini dell’assoggettamento contano oggi soltanto i parametri dimensionali della legge fallimentare per le procedure regolate dal regime anteriore, e della nozione di impresa minore per quelle soggette al Codice della crisi. L’onere di provare la prevalenza del lavoro grava su chi invoca la qualifica.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2082 c.c. fornisce la nozione generale di imprenditore, di cui il piccolo imprenditore è species; l’art. 2135 c.c. definisce l’imprenditore agricolo, cui appartiene il coltivatore diretto. L’art. 2214, terzo comma, c.c. esonera il piccolo imprenditore dalle scritture contabili, mentre l’art. 2202 c.c., nel testo originario, lo escludeva dalla registrazione, oggi sostituita dall’iscrizione in sezione speciale. L’art. 2221 c.c. rinvia alle leggi speciali per l’esenzione dalle procedure concorsuali, ora governata dall’art. 1 della legge fallimentare e dall’art. 2 del D.Lgs. n. 14 del 2019. L’art. 2751-bis, n. 5, c.c. attribuisce il privilegio generale ai crediti dell’impresa artigiana, e la legge n. 443 del 1985 detta la disciplina speciale dell’artigianato. Il rapporto con l’impresa familiare dell’art. 230-bis c.c. è stretto, poiché il lavoro dei familiari concorre a integrare il requisito della prevalenza.