Art. 2094 c.c. Prestatore di lavoro subordinato

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.(33)

Testo in vigore dal 20 gennaio 1974

Note di aggiornamento

Aggiornamento (33)

La L. 18 dicembre 1973, n. 877 ha disposto (con l’art. 1, comma 2) che “La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall’articolo 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell’imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell’intera lavorazione di prodotti oggetto dell’attività dell’imprenditore committente”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.