Art. 2090 c.c. Procedimento

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Il presidente della magistratura del lavoro, ricevuta l’istanza del pubblico ministero, fissa il giorno per la comparizione dell’imprenditore e assegna un termine entro il quale egli deve presentare le sue deduzioni.

2. La magistratura del lavoro decide in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l’imprenditore. Può anche, prima di decidere, sentire l’associazione professionale alla quale appartiene l’imprenditore, assumere le informazioni e compiere le indagini che ritiene necessarie.

3. Contro la sentenza della magistratura del lavoro l’imprenditore e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione a norma dell’art. 426 del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.