Art. 2082 c.c. Imprenditore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
1. È imprenditore chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Testo in vigore dal 19 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 2082 c.c. apre il titolo II del libro quinto, dedicato al lavoro nell’impresa, e fornisce la nozione generale di imprenditore. Il codice del 1942 non definisce direttamente l’impresa, ma la ricava dall’attività del suo titolare: è imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Sulla definizione poggia l’intero statuto dell’imprenditore, cui si sovrappone lo statuto speciale dell’imprenditore commerciale (iscrizione nel registro delle imprese, scritture contabili, assoggettamento alle procedure concorsuali), mentre l’imprenditore agricolo e il piccolo imprenditore ne sono in larga parte esonerati.
La ratio è quella di individuare, con criteri oggettivi, il soggetto che organizza i fattori della produzione e ne assume il rischio, così da collegare a quella posizione un regime di responsabilità e di pubblicità a tutela dei terzi e del mercato. Il testo non ha subito modifiche dalla sua emanazione; la sua portata applicativa si è tuttavia evoluta con il passaggio dalla legge fallimentare al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), che continua a richiamare la nozione codicistica di imprenditore.
Contenuto della disposizione
La definizione si compone di quattro elementi, che devono concorrere:
La qualità di imprenditore discende dall’esercizio effettivo dell’attività e non dalla dichiarazione di volerla svolgere né dall’iscrizione nel registro delle imprese, che ha di regola efficacia dichiarativa. Per le società l’orientamento prevalente anticipa invece il momento dell’acquisto della qualità alla costituzione, poiché questa manifesta la scelta irreversibile dell’esercizio in comune di un’attività economica.
Profili applicativi
Il terreno di maggiore rilievo pratico è quello concorsuale: stabilire se un soggetto sia imprenditore commerciale decide dell’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale e alle altre procedure del codice della crisi. Il giudice verifica in concreto i requisiti, senza fermarsi alla veste formale del soggetto: un’associazione, una fondazione o un ente religioso possono essere qualificati imprenditori se gestiscono un’attività con metodo economico, mentre la natura non lucrativa o l’erogazione di servizi a fini sociali non bastano a escluderlo.
Ricorrente è anche la questione del momento iniziale dell’impresa, che rileva per l’imputazione delle obbligazioni e per il computo dei termini concorsuali. In presenza di un apparato aziendale visibile, è sufficiente il compimento di un singolo atto che ne sia espressione; in mancanza, occorre la ripetizione di atti d’impresa, anche solo preparatori, che riveli il carattere professionale dell’attività.
Il professionista intellettuale, di regola, non è imprenditore (art. 2238 c.c.), ma lo diventa quando l’organizzazione assume un ruolo prevalente e non meramente strumentale rispetto alla prestazione personale. La qualificazione interessa anche il diritto previdenziale e tributario, dove la nozione di impresa viene richiamata per l’inquadramento contributivo e per la determinazione del reddito. Quanto all’onere della prova, chi invoca la qualità di imprenditore (per esempio il creditore che chiede l’apertura della procedura) deve allegare e provare i fatti da cui risultano organizzazione, economicità e professionalità.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 2083 c.c. delimita il piccolo imprenditore e l’art. 2135 c.c. l’imprenditore agricolo, mentre l’art. 2195 c.c. individua le attività che rendono l’imprenditore commerciale e soggetto a iscrizione nel registro delle imprese (artt. 2188 ss. c.c.) e alla tenuta delle scritture contabili (art. 2214 c.c.). L’art. 2238 c.c. disciplina il rapporto tra professioni intellettuali e impresa; l’art. 2093 c.c. estende le norme del libro quinto agli enti pubblici che esercitano un’impresa commerciale. Gli artt. 2555 ss. c.c. regolano l’azienda, cioè il complesso di beni organizzato dall’imprenditore, e l’art. 2247 c.c. il contratto di società, strumento dell’esercizio in comune dell’impresa. Sul versante concorsuale, gli artt. 1, 2 e 121 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. n. 14 del 2019) individuano i soggetti assoggettabili alla liquidazione giudiziale sulla base della nozione di imprenditore commerciale.