Art. 2092 c.c. Sanzioni previste da leggi speciali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Le disposizioni dei tre articoli precedenti non si applicano nei casi in cui per le trasgressioni commesse dall’imprenditore le leggi speciali prevedono particolari sanzioni a di lui carico.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.