Art. 2085 c.c. Indirizzo della produzione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il controllo sull’indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all’interesse unitario dell’economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge e dalle norme corporative.
2. La legge stabilisce altresì i casi e i modi nei quali si esercita la vigilanza dello Stato sulla gestione delle imprese.