Art. 2088 c.c. Responsabilità dell’imprenditore
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. L’imprenditore deve uniformarsi nell’esercizio dell’impresa ai principi dell’ordinamento corporativo e agli obblighi che ne derivano, e risponde verso lo Stato dell’indirizzo della produzione e degli scambi, in conformità della legge e delle norme corporative.