Art. 202 c.c.

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

Articolo abrogato dalla L. 19 maggio 1975, n. 151.

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 29 gennaio 1987

Note di aggiornamento

Aggiornamento (65)

La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 19 gennaio 1987, n. 6 (in G.U. 1a s.s. 28/1/1987, n. 5) ha dichiarato “la illegittimità costituzionale dell’art. 202, comma primo, del codice civile, nella parte in cui non prevede la separazione della dote dai beni del marito, su domanda della moglie, quando la separazione personale sia stata pronunziata senza che sia addebitabile all’uno o all’altro dei coniugi”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.