Art. 186 c.c. Obblighi gravanti sui beni della comunione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I beni della comunione rispondono:
a) di tutti i pesi ed oneri gravanti su di essi al momento dell’acquisto;
b) di tutti i carichi dell’amministrazione;
c) delle spese per il mantenimento della famiglia e per l’istruzione e l’educazione dei figli e di ogni obbligazione contratta dai coniugi, anche separatamente, nell’interesse della famiglia;
d) di ogni obbligazione contratta congiuntamente dai coniugi.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.