Art. 197 c.c. Limiti al prelevamento nei riguardi dei terzi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Il prelevamento autorizzato dagli articoli precedenti non può farsi, a pregiudizio dei terzi, qualora la proprietà individuale dei beni non risulti da atto avente data certa. È fatto salvo al coniuge o ai suoi eredi il diritto di regresso sui beni della comunione spettanti all’altro coniuge nonché sugli altri beni di lui.