Art. 180 c.c. Amministrazione dei beni della comunione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. L’amministrazione dei beni della comunione e la rappresentanza in giudizio per gli atti ad essa relativi spettano disgiuntamente ad entrambi i coniugi.
Il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, nonché la stipula dei contratti con i quali si concedono o si acquistano diritti personali di godimento e la rappresentanza in giudizio per le relative azioni spettano congiuntamente ad entrambi i coniugi.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.