Art. 178 c.c. Beni destinati all’esercizio di impresa
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa.