Art. 187 c.c. Obbligazioni contratte dai coniugi prima del matrimonio

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I beni della comunione, salvo quanto disposto nell’articolo 189, non rispondono delle obbligazioni contratte da uno dei coniugi prima del matrimonio.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.