Art. 194 c.c. Divisione dei beni della comunione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo.

2. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.