Art. 194 c.c. Divisione dei beni della comunione
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La divisione dei beni della comunione legale si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo e il passivo.
2. Il giudice, in relazione alle necessità della prole e all’affidamento di essa, può costituire a favore di uno dei coniugi l’usufrutto su una parte dei beni spettanti all’altro coniuge.