Art. 190 c.c. Responsabilità sussidiaria dei beni personali
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.