Art. 190 c.c. Responsabilità sussidiaria dei beni personali

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. I creditori possono agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito, quando i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti.

Testo in vigore dal 20 settembre 1975

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.