Art. 1965 c.c. Nozione

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La transazione è il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro.

2. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1965 c.c. apre il capo XXVI del titolo III del libro quarto, dedicato ai singoli contratti, e definisce la transazione. Si tratta di un contratto con cui le parti risolvono in via negoziale un conflitto, attuale o potenziale, sostituendo alla decisione del giudice un assetto di interessi da loro stesse concordato. L’ordinamento lo favorisce perché consente di prevenire o chiudere il contenzioso, con risparmio di tempi e costi e con la certezza di un regolamento accettato da entrambi.

La transazione è un contratto tipico, consensuale e a titolo oneroso. La funzione che lo caratterizza è la composizione della lite, cui le parti pervengono attraverso un sacrificio reciproco. Il testo dell’articolo è rimasto invariato dal 1942; attorno all’istituto si sono però sviluppati strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione e la negoziazione assistita, che spesso sfociano proprio in accordi transattivi.

Contenuto della disposizione

Dalla definizione si ricavano gli elementi essenziali del contratto:

  • la lite, già incominciata o soltanto possibile: è la cosiddetta res litigiosa o res dubia, cioè la materia sulla quale si contrappongono le pretese delle parti. Non occorre un processo pendente, né che le rispettive tesi abbiano già assunto la forma di pretese definite: basta un contrasto anche solo potenziale;
  • le reciproche concessioni: ciascuna parte rinuncia a qualcosa rispetto alla propria posizione iniziale. Le concessioni si misurano sulle pretese e contestazioni, non sui diritti effettivamente spettanti, e non devono essere economicamente equivalenti;
  • la volontà di comporre la lite, che distingue la transazione da altri negozi con cui una parte si limita a rinunciare o a riconoscere un diritto.

Il secondo comma consente alle parti di creare, modificare o estinguere, attraverso le concessioni reciproche, anche rapporti diversi da quello controverso. Su questa base si distinguono due figure. La transazione conservativa (o semplice) si limita a modificare il rapporto originario, che sopravvive con il nuovo contenuto concordato. La transazione novativa estingue il rapporto preesistente e lo sostituisce con un rapporto nuovo e incompatibile con il precedente. La distinzione ha rilievo pratico, soprattutto in caso di inadempimento: per l’art. 1976 c.c., la risoluzione della transazione novativa non può essere chiesta se il diritto alla risoluzione non è stato espressamente stipulato.

Profili applicativi

La prima questione ricorrente è la qualificazione dell’accordo. Le dichiarazioni del tipo “a saldo di ogni pretesa” o “nulla avendo più a pretendere” sono di regola semplici quietanze, cioè dichiarazioni di scienza prive di effetti negoziali; assumono valore di transazione solo se dal documento o da altri elementi risulta che la parte era pienamente consapevole di transigere su diritti determinati o determinabili. Nella redazione dell’accordo occorre quindi descrivere con precisione la controversia, le pretese contrapposte e le concessioni scambiate.

La seconda questione riguarda il carattere novativo o conservativo. In mancanza di una chiara indicazione delle parti, la novazione si desume dall’oggettiva incompatibilità tra il vecchio e il nuovo rapporto; l’accertamento spetta al giudice di merito. È prudente, pertanto, esplicitare nella scrittura se si intende estinguere il rapporto originario e se, in caso di inadempimento, debba rivivere la situazione preesistente o sia consentita la risoluzione.

Sul piano della forma, l’art. 1967 c.c. richiede la scrittura ai fini della prova, salvo che la transazione abbia per oggetto diritti immobiliari, nel qual caso la forma scritta è richiesta a pena di nullità ai sensi dell’art. 1350, n. 12, c.c.; in questo caso gli elementi essenziali devono emergere dal documento. Va infine ricordato che la transazione non è ammessa su diritti sottratti alla disponibilità delle parti (art. 1966 c.c.), mentre le rinunce e transazioni del lavoratore subordinato soggiacciono al regime speciale dell’art. 2113 c.c.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, 5 ottobre 2010, n. 20674: le reciproche concessioni vanno rapportate alle pretese e contestazioni delle parti, non ai diritti effettivi, e non richiedono equilibrio economico; la transazione novativa, salvo diverso accordo, sottrae l’accordo alla risoluzione per inadempimento, anche nella forma della risoluzione per inosservanza del termine essenziale.
  • Cassazione civile, sez. II, 4 maggio 2016, n. 8917: dalla scrittura devono risultare la volontà di comporre una controversia, la res litigiosa e il nuovo regolamento d’interessi; è sufficiente un dissenso potenziale, e nella transazione generale su più rapporti la concessione di una parte può consistere anche nel sacrificio integrale di una sola posizione.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 25 luglio 2012, n. 13162: l’eccezione di transazione è rilevabile d’ufficio; la quietanza liberatoria vale come transazione solo se risulta la consapevolezza di transigere su diritti individuati, e il successivo versamento di altre somme per le stesse pretese è indice dell’assenza di un accordo transattivo.
  • Cassazione civile, sez. III, 20 gennaio 2003, n. 729: quando la forma scritta è richiesta solo ai fini della prova, le reciproche concessioni possono essere individuate anche attraverso elementi esterni al documento; la dichiarazione liberatoria è transazione se emerge lo scambio di concessioni.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 19 settembre 2016, n. 18321: la quietanza a saldo con rinuncia generica a una serie di titoli astratti equivale a una clausola di stile e vale come rinuncia o transazione solo se rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati o determinabili.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 21 giugno 2021, n. 17636: sia la transazione novativa sia quella conservativa precludono l’accertamento dei diritti del rapporto originario oggetto di modifica; la differenza emerge quando l’accordo viene meno, perché solo nella conservativa rivive il rapporto originario.
  • Cassazione civile, sez. II, 7 gennaio 2025, n. 210: in materia di scioglimento della comunione, la transazione divisoria ha carattere novativo quando le parti si attribuiscono le porzioni consapevoli della loro sproporzione rispetto alle quote, senza che occorra un’espressa dichiarazione di voler estinguere il rapporto originario.
  • Cassazione civile, sez. V tributaria, ord. 21 dicembre 2025, n. 33405: la transazione è novativa solo se dall’accordo deriva l’estinzione del rapporto precedente e la sua sostituzione con un rapporto nuovo; quella che si limita a ridurre gli importi dovuti è conservativa, con conseguenze anche sul regime dell’imposta di registro.

Rapporti con altre norme

Gli articoli successivi completano la disciplina: l’art. 1966 c.c. richiede la capacità di disporre dei diritti e vieta la transazione su diritti indisponibili; l’art. 1967 c.c. fissa la forma scritta ad probationem; gli artt. 1969 e 1970 c.c. escludono l’impugnazione per errore di diritto sulle questioni controverse e per lesione; l’art. 1971 c.c. disciplina la transazione su pretesa temeraria; l’art. 1972 c.c. la transazione su titolo nullo; gli artt. 1973-1975 c.c. l’annullabilità per falsità di documenti, per cosa giudicata e per scoperta di documenti; l’art. 1976 c.c. limita la risoluzione della transazione novativa. La transazione novativa va letta alla luce degli artt. 1230 e seguenti c.c. sulla novazione oggettiva, mentre l’art. 1304 c.c. regola gli effetti della transazione stipulata da uno dei condebitori solidali. Nel rapporto di lavoro subordinato rinunce e transazioni sono soggette all’impugnazione prevista dall’art. 2113 c.c. Gli accordi conclusi in mediazione (d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28) e in negoziazione assistita (d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162) hanno sovente contenuto transattivo e possono costituire titolo esecutivo.