Art. 1966 c.c. Capacità a transigere e disponibilità dei diritti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.
2. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1966 c.c. fissa i limiti soggettivi e oggettivi della transazione. Poiché con la transazione le parti si fanno reciproche concessioni (art. 1965 c.c.), cioè rinunciano in tutto o in parte alle proprie pretese, il contratto ha natura dispositiva: ne segue che può concluderlo solo chi ha il potere di disporre dei diritti in lite, e che non può avere ad oggetto diritti che l’ordinamento sottrae all’autonomia privata.
La norma tutela da un lato il titolare del diritto contro atti di disposizione compiuti da chi non ne ha il potere, dall’altro interessi di ordine pubblico legati a beni e posizioni che la legge vuole intangibili per accordo delle parti, come lo stato delle persone o i diritti fondamentali. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La disposizione si articola in due commi.
Le conseguenze sono diverse: il difetto di potere dispositivo rende la transazione inefficace o annullabile secondo le regole della rappresentanza e della protezione degli incapaci, mentre l’indisponibilità del diritto ne determina la nullità, rilevabile d’ufficio.
Profili applicativi
La questione più frequente riguarda i confini dell’indisponibilità. La giurisprudenza distingue il diritto in sé, indisponibile, dagli effetti patrimoniali già maturati, che entrano nel patrimonio del titolare e possono essere oggetto di rinuncia o transazione: è valida la transazione sulle somme già anticipate per il mantenimento di un figlio, non la rinuncia al mantenimento futuro; è valida la transazione sui diritti ereditari dopo l’apertura della successione, non quella sullo status di figlio da cui derivano. In presenza di clausole su diritti disponibili e indisponibili si applica l’art. 1419 c.c.: la nullità parziale travolge l’intero accordo solo se le pattuizioni sono inscindibilmente connesse.
Nel diritto del lavoro il quadro è speciale. Le rinunzie e transazioni su diritti già maturati derivanti da norme inderogabili sono annullabili su impugnazione del lavoratore nei termini dell’art. 2113 c.c., salvo che siano concluse in sede protetta; la disposizione preventiva di diritti non ancora sorti è invece nulla. Negli accordi tra coniugi in crisi occorre separare la regolazione dei rapporti patrimoniali pregressi, disponibili, dagli assetti che anticipano il futuro divorzio, colpiti da nullità.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 1965 c.c. definisce la transazione e l’art. 1967 c.c. ne regola la prova. La capacità di disporre si collega agli artt. 320, 374, 375 e 394 c.c. per incapaci e beneficiari di protezione, all’art. 1708 c.c. sul contenuto del mandato e all’art. 1398 c.c. sul rappresentante senza poteri. L’indisponibilità di diritti specifici emerge dall’art. 5 c.c. sugli atti di disposizione del corpo, dall’art. 160 c.c. sui diritti e doveri nascenti dal matrimonio, dall’art. 2113 c.c. per il lavoro, dall’art. 458 c.c. sul divieto di patti successori. Le controversie su diritti indisponibili sono escluse anche dall’arbitrato (art. 806 c.p.c.) e dalla negoziazione assistita (art. 2 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162). L’art. 1419 c.c. governa l’estensione della nullità parziale.