Art. 1966 c.c. Capacità a transigere e disponibilità dei diritti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. Per transigere le parti devono avere la capacità di disporre dei diritti che formano oggetto della lite.

2. La transazione è nulla se tali diritti, per loro natura o per espressa disposizione di legge, sono sottratti alla disponibilità delle parti.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1966 c.c. fissa i limiti soggettivi e oggettivi della transazione. Poiché con la transazione le parti si fanno reciproche concessioni (art. 1965 c.c.), cioè rinunciano in tutto o in parte alle proprie pretese, il contratto ha natura dispositiva: ne segue che può concluderlo solo chi ha il potere di disporre dei diritti in lite, e che non può avere ad oggetto diritti che l’ordinamento sottrae all’autonomia privata.

La norma tutela da un lato il titolare del diritto contro atti di disposizione compiuti da chi non ne ha il potere, dall’altro interessi di ordine pubblico legati a beni e posizioni che la legge vuole intangibili per accordo delle parti, come lo stato delle persone o i diritti fondamentali. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La disposizione si articola in due commi.

  • Capacità di disporre (primo comma): la capacità richiesta non è la semplice capacità di agire, ma il potere di disporre dei diritti oggetto della lite. Per gli incapaci occorrono le autorizzazioni previste per gli atti di straordinaria amministrazione (artt. 320, 374, 375 e 394 c.c.); per gli enti, la deliberazione degli organi competenti; per il rappresentante, una procura che comprenda il potere di transigere (art. 1708, secondo comma, c.c.). La transazione conclusa da chi non è titolare né rappresentante è priva di effetti verso il titolare.
  • Disponibilità dei diritti (secondo comma): la transazione è nulla se i diritti sono indisponibili per loro natura o per espressa disposizione di legge. Vi rientrano i diritti di status (filiazione, matrimonio), i diritti della personalità, il diritto al mantenimento dei figli per il futuro, l’assegno divorzile prima del giudizio di divorzio, i diritti futuri del lavoratore fondati su norme inderogabili, le situazioni regolate da norme di ordine pubblico.

Le conseguenze sono diverse: il difetto di potere dispositivo rende la transazione inefficace o annullabile secondo le regole della rappresentanza e della protezione degli incapaci, mentre l’indisponibilità del diritto ne determina la nullità, rilevabile d’ufficio.

Profili applicativi

La questione più frequente riguarda i confini dell’indisponibilità. La giurisprudenza distingue il diritto in sé, indisponibile, dagli effetti patrimoniali già maturati, che entrano nel patrimonio del titolare e possono essere oggetto di rinuncia o transazione: è valida la transazione sulle somme già anticipate per il mantenimento di un figlio, non la rinuncia al mantenimento futuro; è valida la transazione sui diritti ereditari dopo l’apertura della successione, non quella sullo status di figlio da cui derivano. In presenza di clausole su diritti disponibili e indisponibili si applica l’art. 1419 c.c.: la nullità parziale travolge l’intero accordo solo se le pattuizioni sono inscindibilmente connesse.

Nel diritto del lavoro il quadro è speciale. Le rinunzie e transazioni su diritti già maturati derivanti da norme inderogabili sono annullabili su impugnazione del lavoratore nei termini dell’art. 2113 c.c., salvo che siano concluse in sede protetta; la disposizione preventiva di diritti non ancora sorti è invece nulla. Negli accordi tra coniugi in crisi occorre separare la regolazione dei rapporti patrimoniali pregressi, disponibili, dagli assetti che anticipano il futuro divorzio, colpiti da nullità.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 5 luglio 1993, n. 7319: la capacità di transigere sui confini tra due fondi presuppone la proprietà o la rappresentanza del proprietario; la transazione conclusa da chi non può disporre del diritto conteso è nulla per mancanza di causa.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 26 giugno 2018, n. 16860: il credito per il rimborso delle spese già anticipate per il mantenimento del figlio, entrato nel patrimonio del genitore, non è indisponibile e può essere oggetto di transazione, a differenza del diritto al mantenimento futuro.
  • Cassazione civile, sez. II, 9 aprile 2019, n. 9905: le controversie sugli status familiari sono sottratte all’autonomia privata, ma si può transigere sugli effetti patrimoniali connessi; la nullità della parte sullo status travolge l’accordo patrimoniale solo in caso di connessione inscindibile, da accertare con criterio conservativo.
  • Cassazione civile, sez. I, 11 luglio 2012, n. 11648: il figlio non può rinunciare preventivamente al diritto, indisponibile, al proprio mantenimento; la rinuncia contenuta in una transazione tra genitori opera solo per il periodo anteriore alla sottoscrizione.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, 26 luglio 2002, n. 11107: l’invalidità delle rinunzie e transazioni del lavoratore ai sensi dell’art. 2113 c.c. è conforme al principio dell’art. 1966, secondo comma, c.c. e trova limite nelle conciliazioni in sede protetta, dove l’intervento del terzo garantisce la libertà del consenso.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 5 novembre 2024, n. 28435: la transazione su diritti del lavoratore già maturati derivanti da norme inderogabili è annullabile ai sensi dell’art. 2113 c.c., mentre quella su diritti non ancora sorti può essere nulla, perché regola il rapporto in modo difforme dalla legge o dal contratto collettivo.

Rapporti con altre norme

L’art. 1965 c.c. definisce la transazione e l’art. 1967 c.c. ne regola la prova. La capacità di disporre si collega agli artt. 320, 374, 375 e 394 c.c. per incapaci e beneficiari di protezione, all’art. 1708 c.c. sul contenuto del mandato e all’art. 1398 c.c. sul rappresentante senza poteri. L’indisponibilità di diritti specifici emerge dall’art. 5 c.c. sugli atti di disposizione del corpo, dall’art. 160 c.c. sui diritti e doveri nascenti dal matrimonio, dall’art. 2113 c.c. per il lavoro, dall’art. 458 c.c. sul divieto di patti successori. Le controversie su diritti indisponibili sono escluse anche dall’arbitrato (art. 806 c.p.c.) e dalla negoziazione assistita (art. 2 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito dalla legge 10 novembre 2014, n. 162). L’art. 1419 c.c. governa l’estensione della nullità parziale.