Art. 1975 c.c. Annullabilità per scoperta di documenti
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. La transazione che le parti hanno conclusa generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi tra loro non può impugnarsi per il fatto che posteriormente una di esse venga a conoscenza di documenti che le erano ignoti al tempo della transazione, salvo che questi siano stati occultati dall’altra parte.
2. La transazione è annullabile, quando non riguarda che un affare determinato e con documenti posteriormente scoperti si prova che una delle parti non aveva alcun diritto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1975 c.c. disciplina l’impugnazione della transazione per la scoperta di documenti ignoti al tempo della stipula. Il problema è delicato: la transazione nasce dall’incertezza e ciascuna parte accetta il rischio che le informazioni disponibili siano incomplete; d’altra parte, sarebbe iniquo mantenere fermo un accordo quando emerge, in modo documentale, che una parte non aveva alcun diritto da far valere.
Il legislatore risolve il conflitto distinguendo in base all’ampiezza dell’accordo. Nella transazione generale, che chiude tutti gli affari tra le parti, le concessioni reciproche sono riferite al complesso dei rapporti e la scoperta di nuovi documenti non giustifica, di regola, la riapertura. Nella transazione speciale, relativa a un affare determinato, la prova documentale sopravvenuta dell’assoluta mancanza di diritto di una parte consente l’annullamento. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma contiene due regole.
In entrambi i casi la scoperta deve riguardare documenti esistenti al tempo della transazione ma ignoti alla parte, non documenti formati dopo; la nozione si riferisce al documento come mezzo di prova, non alla semplice conoscenza successiva di un contenuto già noto. L’azione di annullamento soggiace alla prescrizione quinquennale prevista in via generale dall’art. 1442 c.c.
Profili applicativi
Il primo passaggio è la qualificazione della transazione come generale o speciale, accertamento di fatto riservato al giudice di merito e condotto con i criteri di interpretazione del contratto. Clausole di rinuncia a ogni pretesa a qualsiasi titolo, se non di mero stile e collegate a una effettiva volontà di chiudere ogni rapporto, orientano verso la natura generale; la transazione che individua un singolo rapporto controverso ha natura speciale e produce l’effetto preclusivo solo su quell’affare.
Il secondo passaggio riguarda la diligenza della parte che impugna. Non si ha scoperta, nel senso della norma, quando il documento era conoscibile con l’ordinaria diligenza, per esempio perché risultante da pubblici registri o da atti pubblici: chi ha trascurato di informarsi non può invocare la propria ignoranza. Nella pratica, chi assiste una parte nella stipula di una transazione dovrebbe acquisire in anticipo la documentazione disponibile e, se necessario, far dichiarare espressamente alla controparte di aver esibito tutti i documenti rilevanti, così da facilitare la prova di un eventuale occultamento.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La norma va coordinata con l’art. 1965 c.c., che consente di transigere anche liti solo possibili e di regolare rapporti diversi da quello controverso, e con l’art. 1969 c.c., che esclude l’annullamento per errore di diritto sul caput controversum. Nel medesimo capo, l’art. 1973 c.c. disciplina la transazione fondata su documenti poi riconosciuti falsi e l’art. 1974 c.c. quella conclusa su lite già decisa con sentenza passata in giudicato ignota alle parti. L’occultamento si collega al dolo come vizio del consenso (art. 1439 c.c.) e al dovere di buona fede nelle trattative (art. 1337 c.c.); l’azione segue gli artt. 1441-1446 c.c. Sul piano processuale, un parallelo è offerto dalla revocazione della sentenza per documenti decisivi ritrovati (art. 395, n. 3, c.p.c.).