Art. 1973 c.c. Annullabilità per falsità di documenti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È annullabile la transazione fatta, in tutto o in parte, sulla base di documenti che in seguito sono stati riconosciuti falsi.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.