Art. 1968 c.c. Transazione sulla falsità di documenti

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. La transazione nei giudizi civili di falso non produce alcun effetto, se non è stata omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.