Art. 1964 c.c. Compensazione dei frutti con gli interessi
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. Salva la disposizione dell’art. 1448, è valido il patto col quale le parti convengono che i frutti si compensino con gli interessi in tutto o in parte. In tal caso il debitore può in ogni tempo estinguere il suo debito e rientrare nel possesso dell’immobile.