Art. 1972 c.c. Transazione su un titolo nullo
Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262
1. È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.
2. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 1972 c.c. regola la transazione che interviene su un titolo nullo, cioè su un contratto o altro atto da cui deriva il rapporto controverso e che è affetto da nullità. La norma bilancia due esigenze: da un lato la funzione della transazione, che consente alle parti di chiudere anche le liti sulla validità del titolo; dall’altro il limite dell’ordine pubblico, che impedisce di dare stabilità, per via negoziale, a un assetto di interessi illecito.
La soluzione legislativa è graduata. Se il titolo è un contratto illecito, la transazione è nulla anche quando le parti abbiano discusso proprio della nullità; negli altri casi di nullità, la transazione è valida ma annullabile su istanza della sola parte che ignorava la causa di nullità. Il testo è invariato dal 1942.
Contenuto della disposizione
La norma distingue due ipotesi:
La giurisprudenza ha integrato la norma con la distinzione tra transazione novativa e conservativa. Il regime del secondo comma presuppone una transazione novativa, che sostituisce il titolo con un nuovo rapporto autonomo. La transazione conservativa, che si limita a regolare esecuzione o effetti del titolo nullo, il quale resta la fonte del rapporto, è invece travolta dalla nullità del titolo stesso, perché non ha una base autonoma su cui reggersi.
Profili applicativi
La norma trova larga applicazione nel contenzioso bancario, dove i correntisti che hanno chiuso le posizioni con accordi a saldo e stralcio invocano poi la nullità delle clausole di capitalizzazione, delle commissioni o degli interessi. La nullità di singole clausole non rende di per sé illecito il contratto: la transazione è nulla solo se l’assetto di interessi complessivo contrasta con norme imperative, mentre l’invalidità di clausole essenziali comporta al più l’annullabilità, sempre che la parte provi di avere ignorato la causa di nullità. Analoghe questioni sorgono per i piani di rientro concordati da enti pubblici su forniture prive di contratto scritto.
Il percorso del giudice è dunque in più passaggi: qualificare l’accordo come transazione e non come semplice dilazione; stabilire se sia novativo o conservativo, accertando l’animus novandi e il mutamento sostanziale del titolo o dell’oggetto; verificare la natura della nullità del titolo; per l’annullabilità, accertare l’ignoranza della parte che agisce, considerando che l’errore sulla nullità derivante da norme imperative generali difficilmente è scusabile.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La nozione di contratto illecito rinvia agli artt. 1343, 1344, 1345 e 1418 c.c.; la nullità parziale e l’essenzialità delle clausole all’art. 1419 c.c. L’annullabilità del secondo comma segue, per il resto, gli artt. 1441-1446 c.c. (legittimazione, prescrizione quinquennale, convalida). La distinzione tra transazione novativa e conservativa poggia sull’art. 1965, secondo comma, c.c. e sulla disciplina della novazione oggettiva (artt. 1230-1234 c.c., in particolare l’art. 1234 c.c. sull’inefficacia della novazione di obbligazione inesistente), e ritorna nell’art. 1976 c.c. in tema di risoluzione. Nell’ambito bancario rilevano l’art. 120 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sull’anatocismo e l’art. 1815, secondo comma, c.c. sugli interessi usurari.