Art. 1972 c.c. Transazione su un titolo nullo

Codice civile – R.D. 16 marzo 1942, n. 262

1. È nulla la transazione relativa a un contratto illecito, ancorché le parti abbiano trattato della nullità di questo.

2. Negli altri casi in cui la transazione è stata fatta relativamente a un titolo nullo, l’annullamento di essa può chiedersi solo dalla parte che ignorava la causa di nullità del titolo.

Testo in vigore dal 19 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 1972 c.c. regola la transazione che interviene su un titolo nullo, cioè su un contratto o altro atto da cui deriva il rapporto controverso e che è affetto da nullità. La norma bilancia due esigenze: da un lato la funzione della transazione, che consente alle parti di chiudere anche le liti sulla validità del titolo; dall’altro il limite dell’ordine pubblico, che impedisce di dare stabilità, per via negoziale, a un assetto di interessi illecito.

La soluzione legislativa è graduata. Se il titolo è un contratto illecito, la transazione è nulla anche quando le parti abbiano discusso proprio della nullità; negli altri casi di nullità, la transazione è valida ma annullabile su istanza della sola parte che ignorava la causa di nullità. Il testo è invariato dal 1942.

Contenuto della disposizione

La norma distingue due ipotesi:

  • contratto illecito (primo comma): la transazione è nulla. Per contratto illecito si intende quello la cui causa, o il motivo comune a entrambe le parti, contrasta con norme imperative, ordine pubblico o buon costume (artt. 1343 e 1345 c.c.); non vi rientrano i contratti nulli per mancanza di un requisito essenziale, come la forma o l’oggetto determinato;
  • titolo nullo per altre ragioni (secondo comma): la transazione è annullabile, ma l’azione spetta solo alla parte che, al momento della stipula, ignorava la causa di nullità. Se entrambe le parti ne erano consapevoli, o se la nullità era proprio la questione controversa, la transazione resta ferma.

La giurisprudenza ha integrato la norma con la distinzione tra transazione novativa e conservativa. Il regime del secondo comma presuppone una transazione novativa, che sostituisce il titolo con un nuovo rapporto autonomo. La transazione conservativa, che si limita a regolare esecuzione o effetti del titolo nullo, il quale resta la fonte del rapporto, è invece travolta dalla nullità del titolo stesso, perché non ha una base autonoma su cui reggersi.

Profili applicativi

La norma trova larga applicazione nel contenzioso bancario, dove i correntisti che hanno chiuso le posizioni con accordi a saldo e stralcio invocano poi la nullità delle clausole di capitalizzazione, delle commissioni o degli interessi. La nullità di singole clausole non rende di per sé illecito il contratto: la transazione è nulla solo se l’assetto di interessi complessivo contrasta con norme imperative, mentre l’invalidità di clausole essenziali comporta al più l’annullabilità, sempre che la parte provi di avere ignorato la causa di nullità. Analoghe questioni sorgono per i piani di rientro concordati da enti pubblici su forniture prive di contratto scritto.

Il percorso del giudice è dunque in più passaggi: qualificare l’accordo come transazione e non come semplice dilazione; stabilire se sia novativo o conservativo, accertando l’animus novandi e il mutamento sostanziale del titolo o dell’oggetto; verificare la natura della nullità del titolo; per l’annullabilità, accertare l’ignoranza della parte che agisce, considerando che l’errore sulla nullità derivante da norme imperative generali difficilmente è scusabile.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, ord. 20 aprile 2020, n. 7963: la distinzione tra transazione novativa e conservativa è dirimente; la transazione conservativa è travolta dalla nullità del titolo, quella novativa è annullabile solo dalla parte che ignorava la nullità, e tale ignoranza non è configurabile quando la nullità deriva da norme imperative a tutela della concorrenza.
  • Cassazione civile, sez. II, 10 luglio 2014, n. 15841: la transazione novativa su un appalto nullo per difetto di titolo edilizio non può essere annullata se entrambe le parti conoscevano la nullità, che era stata anzi eccepita nel giudizio poi transatto.
  • Cassazione civile, sez. I, 11 novembre 2016, n. 23064: la nullità della transazione presuppone un’indagine sull’intero contratto sottostante per stabilire se l’assetto di interessi contrasti con norme imperative; l’invalidità di clausole di capitalizzazione e simili, se non rivela l’illiceità della causa, comporta solo l’annullabilità, subordinata all’ignoranza del vizio.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 20 giugno 2022, n. 19813: la nullità di clausole su capitalizzazione trimestrale, commissione di massimo scoperto e interessi usurari non determina automaticamente la nullità della transazione stipulata con la banca, occorrendo un accertamento specifico sull’illiceità della causa; il motivo è stato dichiarato inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. lavoro, ord. 18 aprile 2019, n. 10865: il primo comma opera solo per il titolo nullo per illiceità della causa o del motivo comune, non per mancanza di requisiti; l’invalidità ex secondo comma consegue alla nullità di singole clausole solo se essenziali.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 8 gennaio 2026, n. 405: il giudice non può applicare l’art. 1972 c.c. senza prima qualificare la transazione come novativa o conservativa, verificando se vi siano animus novandi e aliquid novi o una semplice riduzione delle opposte pretese.

Rapporti con altre norme

La nozione di contratto illecito rinvia agli artt. 1343, 1344, 1345 e 1418 c.c.; la nullità parziale e l’essenzialità delle clausole all’art. 1419 c.c. L’annullabilità del secondo comma segue, per il resto, gli artt. 1441-1446 c.c. (legittimazione, prescrizione quinquennale, convalida). La distinzione tra transazione novativa e conservativa poggia sull’art. 1965, secondo comma, c.c. e sulla disciplina della novazione oggettiva (artt. 1230-1234 c.c., in particolare l’art. 1234 c.c. sull’inefficacia della novazione di obbligazione inesistente), e ritorna nell’art. 1976 c.c. in tema di risoluzione. Nell’ambito bancario rilevano l’art. 120 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, sull’anatocismo e l’art. 1815, secondo comma, c.c. sugli interessi usurari.